Esenzione IVA per l’acquisto di termoscanner: lo prevede l’articolo 124, comma 1 del Decreto Legge n. 34 19/05/2020, ma vale per tutti i termoscanner?

Il Ministero della salute ha precisato che rientrano nei beni essenti IVA, solo i termometri per la misurazione della temperatura corporea contraddistinti dai seguenti codici doganali: ex 9025 1120, ex 9025 1180 ed ex 9025 1900. Sono inclusi in questa categoria anche i “termoscanner”, ma solo quelli che fanno riferimento ai tre codici TARIC indicati, come sono ad esempio i termometri IR a pistola.

L’esenzione Iva non riguarda quindi gli strumenti di misurazione della temperatura composti da altri dispositivi elettronici, come ad esempio la nostra termocamera INFDF107.

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