Garante Privacy: ok alle telecamere intelligenti ma con adeguate garanzie

Via libera del Garante Privacy per chi intende utilizzare un nuovo impianto di videosorveglianza dotato di software “intelligent video”. L’impianto è munito di sistema di riconoscimento in grado di individuare condizioni anomale (ad esempio la rilevazione di un uomo a terra) e di telecamere termiche, che, senza effettuare alcuna identificazione, avrebbero la funzione di attivare l’allarme a seguito dell’individuazione di forme in movimento in una “no access zone”.

Un altro beneficio delle telecamere termiche nell’attuale società, molto attenta alle questioni relative alla privacy, è che non trasmette immagini che rendano possibile l’identificazione di una persona, come ad esempio le caratteristiche del volto. Questa condizione è particolarmente utile se si considerano le leggi relative alla privacy, dal momento che permette a un’organizzazione di rispettare la normativa vigente senza per questo rischiare di non rilevare potenziali minacce. La videosorveglianza, perciò, è ammessa in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a protezione delle persone (tutela sanitaria! n.d.r.), della proprietà o del patrimonio aziendale. A tal proposito conviene ricordare che l’installazione di un sistema di video ripresa è subordinata all’esito positivo di una richiesta di autorizzazione disposta sulla base di un accordo sindacale o organizzazioni sindacali provinciali di settore, oppure anche senza accordo dalla sede locale dell’Ispettorato Nazionale del lavoro.

Per quanto riguarda la situazione Coronavirus e la tutela della privacy, l’Art. 14 del D.L. 14/2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19” riconosce la possibilità di monitorare e garantire l’esecuzione delle misure di contenimento disposte, anche allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell’interscambio di dati personali. È evidente, dunque, che le norme a protezione dei dati personali, non ostacolano l’adozione di misure stringenti per il contrasto al COVID-19: il punto nodale della questione infatti è adottare strumenti efficaci di contenimento del contagio, pur sempre nel rispetto dei diritti dei cittadini. In particolare, bisogna adottare le garanzie di correttezza e proporzionalità del trattamento imposte del GDPR; la raccolta e, successivamente, lo scambio dei dati personali deve avvenire nel modo meno invasivo possibile per gli interessati, privilegiando l’uso di dati pseudonimizzati (ove non addirittura anonimi), ricorrendo alla reidentificazione laddove vi sia tale necessità, ad esempio per contattare i soggetti potenzialmente contagiati.

Le Linee guida, adottate dall’Edpb nel 2019 i cui principi sono stati richiamati dalla recente “Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di COVID-19”, offrono una vera e propria check list da seguire nel determinare le proprie scelte:

  • valutare la legittimità degli scopi, nel rapporto costi-benefici;
  • effettuare una valutazione d’impatto della normativa sui diritti fondamentali;
  • effettuare un giudizio di bilanciamento tra esigenze contrapposte;
  • analizzare le conclusioni e, in caso di mancata proporzione, individuare misure di contenimento e rimedio.

Richiedici una consulenza a commerciale@tornellicontrolloaccessi.it!

continua la lettura

Notizie collegate